L’atto di dotazione del trust deve essere assoggettato all’imposta di successione e donazione in relazione al rapporto intercorrente tra disponente e beneficiario con aliquote decrescenti e franchigie crescenti, in relazione alla prossimità del rapporto tra i due. Qualora il disponente sia anche beneficiario si pone il problema di individuare la disciplina applicabile in assenza di una specifica aliquota per le disposizioni a favore di se stessi. Secondo l’opinione di alcuni uffici, al caso in esame andrebbe applicata l’aliquota residuale dell’8% senza l’applicazione di franchigia. In realtà il D.L. n. 262/2006 non prevede una specifica aliquota per le disposizioni a favore di se stessi, semplicemente perché tale fattispecie è del tutto irrilevante ai fini dell’applicazione del tributo successorio.