Con riferimento ai beni che possono essere oggetto di conferimento in trust, la principale caratteristica dell’istituto è l’estrema flessibilità e varietà di beni e diritti che possono esservi trasferiti. Oggetto del fondo in trust potranno essere sia diritti di piena proprietà, come pure diritti reali (nuda proprietà, usufrutto …), ma anche altre posizioni soggettive anche di natura contrattuale. Si pensi ad esempio alla possibilità di nominare il trustee beneficiario di una polizza vita. Questa flessibilità differenzia notevolmente il trust dagli istituti interni quali il fondo patrimoniale o il vincolo di destinazione la cui operatività è limitata ai beni immobili, beni mobili registrati e titoli di credito. Diversamente, possono far parte del fondo in trust anche a titolo esemplificativo: quote societarie, azioni, conti correnti, depositi titoli, autoveicoli, barche, opere d’arte, beni mobili in genere. In particolare la devoluzione in trust di patrimoni finanziari risulta essere particolarmente interessante in quanto unisce ad una gestione professionale del portafoglio (attraverso gestori abilitati e in base a regole codificate “Standard Investment Criteria”) il regime di protezione patrimoniale garantito dal trust al fondo e a tutti i frutti che ne derivano.
Secondo l’art. 1322 c.c.: “le parti possono concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi disciplina particolare purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico” Il trust è quindi ammissibile se non contrasta con disposizioni imperative e se diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela. E’ necessario per la validità del trust esplicitare nell’atto istitutivo le finalità che si vogliono perseguire, per renderne trasparenti gli obiettivi, ai fini di una loro immediata verifica di meritevolezza in relazione al 1322 c.c. Non si deve incorrere nell’errore di considerare la segregazione patrimoniale come il fine del trust – la segregazione patrimoniale è una protezione di natura giuridica che discende direttamente dalla meritevolezza dello scopo – essa è l’effetto del trust non lo scopo del trust.
Una volta istituiti in trust i beni del fondo sono definitivamente separati dal patrimonio sia del disponente che del trustee per cui:
Si noti però che non sarà ammissibile un trust il cui unico scopo sia quello di sottrarre i beni alla garanzia dei creditori, avvalendosi dell’effetto segregativo. Come si è avuto modo di ricordare sopra infatti il trust non può violare il disposto dell’art. 2740 c.c.: “il debitore risponde delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri; le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge”. La giurisprudenza è più volte intervenuta per reprimere casi di “uso distorto” del trust in violazione dell’art. 2740 c.c.
In termini generali il diritto dei beneficiari di essere informati circa l’amministrazione di un trust va visto in diretta relazione al dovere del trustee di agire nell’esclusivo interesse dei beneficiari stessi. Fintanto che il trust sia correttamente amministrato i beneficiari non hanno il potere di interferire sulle decisioni del trustee, diversamente qualora il trustee commetta una qualche violazione del trust i beneficiari possono agire per ottenere il puntuale rispetto delle disposizioni del trust. È evidente quindi che la questione del diritto di informazione dei beneficiari è una questione centrale nel diritto dei trust e ha come naturale ratio quella di mettere i beneficiari stessi nelle condizioni di poter tutelare i propri interessi. Per tale motivo le legislazioni che conoscono il trust prevedono (specialmente in quei trust che non prevedono la figura del guardiano) un sistema di regole tali da mettere i beneficiari nelle condizioni di poter conoscere, anzitutto l’esistenza del trust e del fatto che loro rivestono la posizione di beneficiari e in secondo luogo una serie di informazioni tali da permettere loro di valutare la correttezza dell’operato del trustee.
Logica conseguenza del diritto di informazione dei beneficiari è l’obbligo di rendiconto che grava in capo al trustee il quale sarà tenuto a rendicontare periodicamente la propria attività di amministrazione ai beneficiari del trust o al guardiano a seconda delle disposizioni dell’atto istitutivo.
Per durata del trust si intende il periodo di tempo durante il quale il trust è operativo. Al sopraggiungere del termine di durata del trust il trustee terrà il patrimonio in trust a disposizione dei beneficiari e lo trasferirà loro secondo le regole stabilite dal disponente nell’atto istitutivo. In linea generale il trust potrebbe essere revocato anche dal disponente, ma considerazioni di ordine giuridico e fiscale tendono a sconsigliare tale soluzione che di fatto renderebbe il trust facilmente attaccabile. Si noti peraltro che la revoca del trust non equivale alla sua cessazione anticipata in quanto in caso di revoca i beni in trust tornerebbero nella proprietà del disponente. Si tende pertanto a prevedere una durata prestabilita del trust o che lo stesso abbia termine in coincidenza di alcuni eventi inerenti la vita del disponente o dei beneficiari, rimettendo eventualmente al trustee (generalmente di intesa con il guardiano) la possibilità di mettere fine al trust in considerazione degli interessi generali voluti dal disponente in sede di istituzione. Merita inoltre di essere ricordata una regola fondamentale del diritto dei trust divenuta nota con il nome del precedete giurisprudenziale “Saunders vs Vautier” secondo la quale i beneficiari maggiorenni e capaci che siano “Absolutely entitled” (ossia che nel loro complesso vantino un diritto certo sul fondo trust) possono all’unanimità decidere di porre termine al trust. Corollario logico alla regola “Saunders vs Vautier” è che i beneficiari maggiorenni e capaci che siano “Absolutely entitled” possono decidere di modificare le disposizioni dell’atto istitutivo di trust.
In linea generale le istruzioni circa l’amministrazione e le finalità perseguite attraverso la creazione del trust devono essere inserite per quanto possibile nell’atto istitutivo e in tal modo divengono vincolanti per il trustee. Il disponente tuttavia può sempre esprimere opinioni, indicazioni o volontà attraverso lo strumento della Letter of wishes. Il trustee per quanto possibile, e se tali indicazioni sono coerenti con le finalità del trust, cercherà di esaudire i desiderata del disponente.