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Cos’è un Trust?

Significato di Trust?

Il trust è un istituto giuridico in base al quale un soggetto (“Disponente”) trasferisce dei beni ad un altro soggetto (“Trustee”) obbligandolo fiduciariamente a rispettare le proprie volontà riportate nell’atto istitutivo circa l’amministrazione e la gestione dei beni nell’interesse di un soggetto terzo (“Beneficiario”) o per la realizzazione di uno specifico scopo (“Trust di scopo”).

  • Disponente: E’ colui che istituisce il trust imprimendo un vincolo di destinazione ai beni e determinando gli obblighi del trustee;
  • Trustee: E’ il gestore dei beni in trust che deve amministrare tali beni nel rispetto della volontà del disponente e nell’interesse del beneficiario;
  • Beneficiario: E’ il soggetto, o la classe di soggetti, nel cui interesse è stato istituito il trust.

A tali soggetti possono aggiungersene altri a seconda della tipologia di trust e degli interessi perseguiti con la sua istituzione.

In particolare potremo avere:

  • Guardiano: Soggetto che deve controllare se l’operato del trustee è conforme alle volontà del disponente ed è generalmente dotato del potere di sostituire il trustee;
  • Beneficiario finale: Può essere diverso dal beneficiario del reddito ove il disponente abbia previsto che al termine del trust i beni siano trasferiti ad un altro soggetto (es. eredi in linea retta del disponente).

Il linea generale, salvo alcune limitazioni, i ruoli sopra descritti possono anche essere cumulati, ad esempio il disponente può assumere l’ufficio di trustee (si parla in tal caso di Trust Autodichiarato), il Disponente può essere anche beneficiario del trust, il Disponente può riservare a se stesso l’ufficio di Guardiano.

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Un semplice esempio di Trust

Per capirne il funzionamento presentiamo un caso tipico:

Il Sig. Rossi, ritiene che sia giunto il momento di provvedere per la tutela del suo secondo figlio (Pietro) divenuto disabile a causa di un incidente stradale. L’interesse del genitore è quello di individuare uno strumento giuridico che sia in grado di garantire al figlio un futuro dignitoso, un’ adeguata assistenza quando egli non potrà più provvedervi direttamente, nonché una affidabile gestione patrimoniale. In altre parole, il genitore richiede che il suo patrimonio venga utilizzato per provvedere alla tutela del figlio disabile sia da un punto di vista economico che assistenziale.

A tal fine istituisce un trust che abbia come scopo il mantenimento e la cura del figlio disabile attraverso una gestione professionale del patrimonio formato da un immobile e un portafoglio titoli. Con l’atto istitutivo di trust il genitore/disponente individua le finalità del trust, identifica i soggetti coinvolti nell’operazione ed i rispettivi ruoli, descrive la patologia del figlio, le terapie e le assistenze necessarie (inserendo anche un’eventuale descrizione della giornata tipo).

Trustee, viene nominato lo zio materno di Pietro legato al disponente da un profondo rapporto di fiducia, egli acquisisce la proprietà dei beni conferiti in trust per disporne esclusivamente ai fini della realizzazione dello scopo, vale a dire per mantenere, sostenere e curare Pietro fino alla sua morte. Con la segregazione patrimoniale, effetto tipico del trust, il patrimonio conferito al trustee rimane insensibile alle vicende personali di quest’ultimo (nello specifico, all’eventuale fallimento del medesimo o alle pretese dei suoi creditori personali), oltre che a quelle proprie del disponente. Con l’atto istitutivo di trust viene inoltre designato un guardiano del trust (chiamato anche protector), cioè un soggetto chiamato a vigilare sull’operato del trustee, per assicurare che la tutela di Pietro venga perseguita secondo le modalità indicate dal padre. Inizialmente tale ruolo viene assunto proprio dal disponente medesimo il quale prevede anche una regola per la sua successiva sostituzione.

Al termine del trust – dopo con la morte di Pietro – il patrimonio residuo verrà trasferito agli eredi legittimi del Sig. Rossi secondo le norme Italiane sulla successione.