X

Normativa del Trust

La normativa italiana

L’Italia non ha una propria legge sul trust in ambito civilistico. Esistono istituti in qualche modo comparabili o comunque concorrenti rispetto al trust (fondo patrimoniale, vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c.) ma questi soffrono di numerose limitazioni che li rendono nella pratica scarsamente appetibili se confrontati con il trust.

Nel 1992 (Legge 364 del 16 ottobre 1989 entrata in vigore nel 1992) l’Italia ha ratificato la Convenzione Internazionale de L’Aja in base alla quale l’ordinamento giuridico interno riconosce l’istituzione di trust formati secondo leggi straniere.

L’iniziale diffusione dell’istituto è stata tuttavia lenta soprattutto per la difficoltà a comprendere un istituto giuridico proveniente da una cultura giuridica diversa. L’encomiabile opera dell’Associazione «Il Trust in Italia» e un crescente favor dimostrato dalla giurisprudenza interna hanno ormai superato in maniera unanime le iniziali diffidenze, tanto che:

  • Nel 2005 il “Consiglio Nazionale del Notariato” con una propria circolare ha assunto una posizione nettamente favorevole all’istituzione di trust interni (si parla di trust interno allorquando tutti gli elementi costitutivi il trust: disponente, beneficiario, trustee e fondo in trust siano “italiani”, tranne la legge regolatrice che sarà necessariamente straniera);
  • Il legislatore italiano ha introdotto una nuova norma del Codice Civile (Art. 2645-ter) che permette di superare positivamente le incertezze alla trascrizione di vincoli di destinazione analoghi a quelli ottenibili attraverso trust interni;
  • La Legge finanziaria 2007 ha formalmente introdotto nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi la disciplina fiscale del trust sciogliendo molti dei dubbi che avevano in precedenza frenato gli operatori.

La scelta della Legge straniera

La Convenzione de L’Aja prevede che debba essere indicata la legge alla cui disciplina sottoporre il trust.

La scelta della legge straniera diviene condizione imprescindibile di validità del trust nei paesi, come l’Italia, ove non vi è una legge che disciplina il trust. In termini generali è lasciata la libertà al disponente di scegliere la legge che meglio si adatta alle proprie esigenze essendovi numerose legislazioni che riconoscono e disciplinano il trust. Nella prassi professionale le Leggi maggiormente utilizzate sono la Legge di Jersey (Isole del Canale), Inglese, Malta e San Marino.

Va precisato in ogni caso che tramite la scelta della legge straniera non possono essere travalicati i limiti imposti dal nostro ordinamento all’autonomia privata in particolare ci si riferisce alle norme in materia di legittima e alle disposizioni a difesa dell’interesse dei creditori.

grafica_lato

Confronto con altri istituti interni

Scopo

Soggetto costituente

Beni

Durata

Proprietà

Amministrazione

Protezione patrimoniale

Trust

Meritevolezza

ex art. 1322 C.C.

Chiunque

Qualsiasi bene, diritto o posizione soggettiva

Liberamente definibile anche in relazione a particolari eventi

Trustee

Trustee

Segregazione patrimoniale totale

Polizza assicurativa

Finalità assicurativa Rischio morte

Chiunque

In genere denaro

Fino a revoca o morte del contraente

Compagnia assicurativa

Compagnia assicurativa

Impignorabilità insequestrabilità

Fondo patrimoniale

Soddisfacimento bisogni della famiglia

Coniugi o terzi nell’interesse dei coniugi

Beni immobili, beni mobili registrati, titoli di credito

Durata del matrimonio estensibile in caso di figli minori

Di regola comproprietà tra coniugi

Di regola coniugi in comunione e autorizzazione giudice in caso di figli minori

Aggredibile per debiti contratti nell’interesse della famiglia

Atto di destinazione

Interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, ad altri enti o persone fisiche

Chiunque

Beni immobili, beni mobili registrati, titoli di credito

Periodo non superiore a 90 anni o durata della vita del beneficario

Conferente

Amministratore

Conferente

Amministratore

Segregazione patrimoniale totale salvo casi patologici