L’Italia non ha una propria legge sul trust in ambito civilistico. Esistono istituti in qualche modo comparabili o comunque concorrenti rispetto al trust (fondo patrimoniale, vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c.) ma questi soffrono di numerose limitazioni che li rendono nella pratica scarsamente appetibili se confrontati con il trust.
Nel 1992 (Legge 364 del 16 ottobre 1989 entrata in vigore nel 1992) l’Italia ha ratificato la Convenzione Internazionale de L’Aja in base alla quale l’ordinamento giuridico interno riconosce l’istituzione di trust formati secondo leggi straniere.
L’iniziale diffusione dell’istituto è stata tuttavia lenta soprattutto per la difficoltà a comprendere un istituto giuridico proveniente da una cultura giuridica diversa. L’encomiabile opera dell’Associazione «Il Trust in Italia» e un crescente favor dimostrato dalla giurisprudenza interna hanno ormai superato in maniera unanime le iniziali diffidenze, tanto che:
La Convenzione de L’Aja prevede che debba essere indicata la legge alla cui disciplina sottoporre il trust.
La scelta della legge straniera diviene condizione imprescindibile di validità del trust nei paesi, come l’Italia, ove non vi è una legge che disciplina il trust. In termini generali è lasciata la libertà al disponente di scegliere la legge che meglio si adatta alle proprie esigenze essendovi numerose legislazioni che riconoscono e disciplinano il trust. Nella prassi professionale le Leggi maggiormente utilizzate sono la Legge di Jersey (Isole del Canale), Inglese, Malta e San Marino.
Va precisato in ogni caso che tramite la scelta della legge straniera non possono essere travalicati i limiti imposti dal nostro ordinamento all’autonomia privata in particolare ci si riferisce alle norme in materia di legittima e alle disposizioni a difesa dell’interesse dei creditori.
Scopo |
Soggetto costituente |
Beni |
Durata |
Proprietà |
Amministrazione |
Protezione patrimoniale |
|
Trust |
Meritevolezza ex art. 1322 C.C. |
Chiunque |
Qualsiasi bene, diritto o posizione soggettiva |
Liberamente definibile anche in relazione a particolari eventi |
Trustee |
Trustee |
Segregazione patrimoniale totale |
Polizza assicurativa |
Finalità assicurativa Rischio morte |
Chiunque |
In genere denaro |
Fino a revoca o morte del contraente |
Compagnia assicurativa |
Compagnia assicurativa |
Impignorabilità insequestrabilità |
Fondo patrimoniale |
Soddisfacimento bisogni della famiglia |
Coniugi o terzi nell’interesse dei coniugi |
Beni immobili, beni mobili registrati, titoli di credito |
Durata del matrimonio estensibile in caso di figli minori |
Di regola comproprietà tra coniugi |
Di regola coniugi in comunione e autorizzazione giudice in caso di figli minori |
Aggredibile per debiti contratti nell’interesse della famiglia |
Atto di destinazione |
Interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, ad altri enti o persone fisiche |
Chiunque |
Beni immobili, beni mobili registrati, titoli di credito |
Periodo non superiore a 90 anni o durata della vita del beneficario |
Conferente Amministratore |
Conferente Amministratore |
Segregazione patrimoniale totale salvo casi patologici |